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D. 15/11/2001 n. 435/01/CONS-UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; - DELIBERA Articolo 1 L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente: Enzo Cheli Il Commissario relatore Antonio Pilati Il Segretario Generale: Adriano Soi Allegato A alla delibera 435/01/CONS Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale CAPO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 -(Definizioni) Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "fase di avvio dei mercati" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica; b) "fase transitoria" il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica; c) "programmi televisivi numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio; d) "programmi dati": servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale; e) "blocco di diffusione": l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti; f) "capacità trasmissiva": numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze; g) "operatore di rete": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione; h) "fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora; i) "fornitore di servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; l) "ambito locale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud; m) "ambito nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che consente l’irradiazione del segnale in un area geografica comprendente, almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia; n) "fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: 1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione; 2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; o) "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti; p) "opere europee": le opere originarie: 1. di Stati membri dell'Unione europea; 2. di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti: i siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati; ii siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati; iii il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei; q) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo televisivo in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; r) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. CAPO II AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI Art. 2 -(Modalità di rilascio delle autorizzazioni) 1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri. 2. L’autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze ter- restri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente regolamento. 3. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 4. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomilaeuro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. 5. L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemilaeuro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. 6. L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro. 7. Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. 8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell’autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbia no riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione; b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente; c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio; d) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l’ammontare del capitale sociale interamente versato; e) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo; f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97; g) ricevute dei versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento. 10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa. 11. Il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento d’istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato. |
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